Sez. 3, Sentenza n. 40856 del 21/10/2010 Ud. (dep. 18/11/2010) Rv. 248708 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Bonifica dei siti inquinati - Mancata effettuazione della comunicazione prevista dall'art. 242 T.U.A. - Intervento sul luogo degli operatori di vigilanza - Esenzione dall'obbligo di comunicazione - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato (artt. 242 e 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), è configurabile anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)