diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 82 del 07/01/1967 (Rv. 325738 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CUMULO SOGGETTIVO - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - OPERATIVITA RISPETTO AL FORO CONVENZIONALE O ELETTIVO - ESCLUSIONE - NOZIONE DI CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1967-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325738-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CUMULO SOGGETTIVO - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - OPERATIVITA RISPETTO AL FORO CONVENZIONALE O ELETTIVO - ESCLUSIONE - NOZIONE DI CONVENUTO.*

Lo spostamento di Competenza, determinato dall'Esercizio della facolta di scelta concessa dall'art.33 cod. proc. civ. (cumulo soggettivo), puo aver luogo soltanto in riferimento al foro generale della residenza o del domicilio, e non anche in riferimento al foro elettivamente o convenzionalmente stabilito con una delle parti convenute in giudizio. Ai fini del cumulo soggettivo, disciplinato dall'art.33 cod. proc. civ., non basta l'interesse nella causa per attribuire la qualita di convenuto e fondarvi uno spostamento di Competenza, ma e necessario che il convenuto abbia un interesse reale a contraddire la pretesa dell'attore. (sulla prima parte, Conf.2564-59 sulla seconda parte, Conf 1577-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)