Sez. U, Sentenza n. 151 del 07/01/2013 (Rv. 624524 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Ordinanza della Cassazione di cancellazione di una causa dal ruolo civile ed iscrizione nel ruolo penale - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Non è ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione abbia disposto la cancellazione di una causa dal ruolo generale dei ricorsi civili e l'iscrizione nel ruolo generale dei ricorsi penali, atteso che le pronunce della Corte, in qualsiasi forma emesse, non sono ulteriormente impugnabili per errori di diritto o di procedura e che un eventuale vizio revocatorio sarebbe rilevante unicamente nei provvedimenti decisori menzionati dall'art. 391-bis cod. proc. civ., non anche nel provvedimento di che trattasi, meramente ordinatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)