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Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 09/06/2005 (Rv. 581404 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Istanza di revocazione avverso ordinanza resa dalla Corte di cassazione - Ammissibilità - Presupposti - Carattere decisorio ed attitudine al giudicato - Necessità - Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale - Revocazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581404-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

La revocazione per errore di fatto, prevista anche per le sentenze della Corte di Cassazione dall'art. 391 - bis, cod.proc.civ., può essere proposta avverso le ordinanze di detta Corte soltanto nel caso in cui le stesse, nonostante la forma, abbiano carattere decisorio ed attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, sicché va esclusa l'ammissibilità della revocazione in riferimento all'ordinanza con la quale la Corte abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, in quanto questo provvedimento ha la forma e la natura sostanziale dell'ordinanza, dato che non decide, in tutto o in parte, la controversia, mentre la dovuta valutazione sulla rilevanza della questione integra una valutazione di contenuto meramente delibativo, priva di carattere vincolante sulle statuizioni da adottare successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)