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Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012 (Rv. 623217 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla Corte di cassazione - Pretesa incidenza sul contenuto decisorio della sentenza da correggere - Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. avverso il provvedimento di correzione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623217-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

È inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., volto a far valere la contrarietà a precedente sentenza, avente tra le parti autorità di cosa giudicata, di un'ordinanza resa dalla Corte di cassazione in sede di procedimento di correzione di errori materiali, assumendosi l'avvenuto superamento dei limiti propri di detto procedimento per l'operata attribuzione alla sentenza da correggere di un contenuto diverso da quello effettivo, atteso che l'ordinanza di correzione, in quanto priva di funzione decisoria, non è soggetta ad alcuna impugnazione, mentre le stesse sentenze della Corte di cassazione sono impugnabili per revocazione soltanto per errore di fatto, e non anche per contrasto con un precedente giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)