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Sez. 1, Sentenza n. 2506 del 16/03/1994 (Rv. 485741 - 01)

Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo | Procedimento civile - Sospensione per la pregiudizialità di una controversia tributaria - Causa pregiudiziale - Decisione - Imposta accertata, inferiore a quella iscritta a ruolo - Disposizione del rimborso - Natura - Comunicazione alla parte del procedimento sospeso - Termine di riassunzione di tale procedimento - Decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485741-01

Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo

Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la disposizione del rimborso, quando l'imposta dovuta risulti inferiore a quella iscritta a ruolo, costituisce adempimento dovuto per l'amministrazione finanziaria soccombente, anche quando tale risultanza sia propria di una decisione della commissione tributaria non ancora passata in giudicato. Ne consegue che, ove un procedimento civile sia stato sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. per la pregiudizialità ad esso della controversia tributaria, la comunicazione alla parte del detto procedimento dell'avvenuta disposizione di rimborso in conseguenza della decisione del giudice della causa pregiudiziale, non consente di ritenere contestualmente intervenuta in capo alla medesima parte, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione del giudizio sospeso, la conoscenza della formazione del giudicato su quella decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)