Sez. 5, Sentenza n. 14788 del 22/11/2001 (Rv. 550509 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sospensione necessaria del processo tributario è ammissibile anche al di fuori dei casi contenuti nella previsione limitativa dell'art. 39 del D.Lgs n. 546/1992, che indica le ipotesi tipiche di sospensione necessaria del processo tributario, poiché tale disposizione, pur nell'interpretazione restrittiva datane dalla giurisprudenza della corte costituzionale, espressa nelle sentenze n. 31 del 1998 e nelle ordinanze n. 8, 136 e 330 del 1999 con le quali si è escluso che essa contenga norme in contrasto con la costituzione, non esclude l'applicazione della norma generale del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)