Sez. 5, Sentenza n. 14281 del 30/10/2000 (Rv. 541303 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Nel processo tributario - Applicabilità - Presupposti - Limiti - Conseguenze - Nel caso di pendenza dei due procedimenti tributari in gradi di giudizio diversi - Sospensione del processo - Necessità - Disciplina ex art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Anche nel processo tributario, intanto si può parlare di "questione incidentale pregiudiziale", in quanto la questione "pregiudiziale" pendente dinanzi ad altro giudice tributario abbia il carattere della "incidentalità" necessaria nell'ambito del giudizio principale. Se invece la "questione" è oggetto diretto del petitum nell'ambito di entrambi i due diversi procedimenti, allora la fattispecie si risolve, a seconda dei casi, in un'ipotesi di "litispendenza" o di "continenza", e come tale deve essere disciplinata. Più in particolare, quando poi, vertendosi in ipotesi di "continenza", non si renda possibile l'applicazione dello strumento della "reductio ad unum" dei due procedimenti previa riunione degli stessi, per il fatto che essi risultino pendenti in gradi diversi, allora la incidentalità della causa "contenuta" diviene presupposto per l'applicazione in via estensiva dell'art. 295 cod. proc. civ.. Ad un tal riguardo, ad una tale applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. nel processo tributario non si pone di ostacolo la formulazione limitativa di cui art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)