Sez. 3, Sentenza n. 3883 del 20/01/1981 Ud. (dep. 29/04/1981) Rv. 148568 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - NON IMPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DELLA PARTE CIVILE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - NON IMPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DELLA PARTE CIVILE.*
Contro l'ordinanza con cui e ammessa (o respinta) la Costituzione di parte civile non puo proporsi appello, ne ricorso per Cassazione - sia che si contesti la titolarita del diritto di costituirsi, sia che si contestino la rappresentanza dell'avente diritto o le formalita di Costituzione -; cio in forza della regola generale della impugnabilita dei provvedimenti del giudice esclusivamente nei casi in cui la legge espressamente la prevede. L'ammissione della parte civile si risolve in un riconoscimento del titolo a costituirsi e non influisce sulla decisione del giudice penale in ordine al diritto della parte stessa ad ottenere il risarcimento del danno, ne preclude all'imputato la possibilita di impugnare la sentenza sul relativo capo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)