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Sez. 3, Sentenza n. 3788 del 19/03/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168822 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - RELATIVO PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITÀ ESCLUSA - INSUSSISTENZA DEL DANNO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168822-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - RELATIVO PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITÀ ESCLUSA - INSUSSISTENZA DEL DANNO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*

Quando la parte civile sia stata ammessa, l'imputato conserva il diritto ad impugnare la sentenza in ordine alla affermata sussistenza del danno ed alla sua risarcibilità, ma non gli è consentito porre in discussione la ammissibilità della Costituzione, neppure quando sostenga che successivamente sia emersa la prova della insussistenza del danno; in tale ipotesi, il giudice esclude il diritto al risarcimento, nonostante l'avvenuta ammissione della parte civile. (V mass n 148568; (V mass n 151551 e ivi citate; (Conf mass n 145197).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)