diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 26/07/1986 (Rv. 447500 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE SCADUTO - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 55 DELLA PREDETTA LEGGE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447500-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE SCADUTO - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 55 DELLA PREDETTA LEGGE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INCLUSIONE.*

In tema di concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti, previsto dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, la Mancanza di espresse limitazioni all'applicabilità di tale norma nonché di qualsivoglia incompatibilità di ordine logico- concettuale tra la sanatoria della morosità come da essa regolata e le locazioni non abitative, escludono una interpretazione riduttiva dell'istituto e comportano la sua applicabilità anche con riferimento alla locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, stipulata successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge (nella specie, il 20 gennaio 1979). (Conf 2594/84, mass n 434612).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)