Sez. 1, Sentenza n. 3004 del 22/05/1998 Ud. (dep. 09/06/1998) Rv. 210870 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Presupposto - Originaria condizione di detenzione in carcere - Necessità - Ragioni - Concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in un momento successivo alla presentazione della domanda di liberazione anticipata - Persistenza dell'interesse ad ottenere la liberazione anticipata - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, pur se, ai fini della liberazione anticipata, è necessaria un'originaria condizione detentiva in carcere in ordine alla quale sussista la pienezza trattamentale e di osservazione indispensabile per una cognizione di merito, in vista del fine di reinserimento proprio della liberazione anticipata, deve peraltro ritenersi che la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in un momento successivo alla presentazione della domanda di liberazione anticipata, e nelle more della decisione su questa, non fa venir meno l'interesse concreto del condannato all'ottenimento della liberazione anticipata: ed invero, la durata dell'affidamento è eguale a quella della residua pena espianda, ai sensi dell'art. 47, comma primo, dell'Ordinamento Penitenziario, sicché l'eventuale riduzione di questa si riflette sulla misura alternativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)