Sez. 1, Sentenza n. 2850 del 28/03/1996 (Rv. 496662 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI | Impugnabilità da parte dei soci - Condizioni.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI
Le delibere del Consiglio d'amministrazione di una S.p.A. possono essere impugnate anche dai soci, quando siano direttamente lesive dei loro diritti, in quanto i poteri degli amministratori sono circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell'impresa sociale, né possono riguardare la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall'atto costitutivo, alterandosi altrimenti le basi su cui si è costituita la società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2391, Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)