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Sez. 2, Sentenza n. 806 del 28/01/1983 (Rv. 425552 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - DIVIETO - ESPRESSIONI ATTINENTI ALL'OGGETTO DELLA CAUSA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425552-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - DIVIETO - ESPRESSIONI ATTINENTI ALL'OGGETTO DELLA CAUSA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 89 cod. proc. civ., il quale non consente espressioni sconvenienti od offensive negli scritti presentati al giudice (nella specie, memoria depositata a norma dell'art. 378 cod. proc. civ.), e prevede la cancellazione delle medesime, trova applicazione anche con riguardo alle espressioni attinenti all'oggetto della causa, ove configurino un abuso del diritto di difesa e di critica, nel contrasto degli opposti interessi, trasformandosi in una manifestazione passionale e personale. (V 2003/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)