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Sez. L, Sentenza n. 8411 del 04/08/1999 (Rv. 529186 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Contenute negli scritti difensivi - Ordine di cancellazione - Presupposti - Inerenza all'oggetto della causa - Condizione ostativa - Fattispecie relativa ad affermazioni sulle modalità di gestione di un'impresa bancaria funzionali alla tesi difensiva di funzionario oggetto di rilievi disciplinari circa i criteri di concessione del credito.
Stato
decisa il 1999-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529186-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

A norma dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce requisito dell'accoglimento dell'istanza di cancellazione di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi che le stesse non riguardino l'oggetto della causa. (Nella specie la S.C. non ha accolto istanza di cancellazione dell'affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione, che l'attività dell'istituto bancario resistente sarebbe stata caratterizzata da una notoria gestione clientelare e politicizzata, dato che essa era strettamente inerente alle tesi difensive del lavoratore ricorrente, sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di avere attuato una sconsiderata espansione dell'attività creditizia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)