Sez. L, Sentenza n. 2353 del 04/04/1986 (Rv. 445479 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
L'interpretazione, da parte dei giudice del merito, della disciplina collettiva di diritto comune, riguardando una fonte normativa pattizia e non di diritto oggettivo, costituisce accertamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimità, se condotto in modo logico e coerente e senza violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva in particolare ritenuto, interpretando il contratto aziendale 27 marzo 1974, che questo disponesse, in favore dei dipendenti con anzianità ultradecennale al tempo della stipulazione, la conservazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1975, del criterio che escludeva dal computo del periodo feriale i sabati non compresi fra giorni di ferie). (Conf 1501/84, mass n 433590).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)