Sez. L, Sentenza n. 1501 del 03/03/1984 (Rv. 433590 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA ACCORDI AZIENDALI E C.C.N.L. 4 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA ACCORDI AZIENDALI E C.C.N.L. 4 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro postcorporativi, non resi efficaci erga omnes, e non costituenti, quindi, fonti di diritto oggettivo, è devoluta al giudice del merito e si sottrae al Sindacato in Sede di legittimità, ove condotta nel rispetto dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sorretta da congrua e logica motivazione. (nella specie, in materia di ferie degli impiegati della società cantieri navali riuniti, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva, in particolare, ritenuto, che la disposizione dello accordo aziendale 25 luglio 1971, statuente la non computabilità nei giorni di ferie dei sabati non lavorativi cadenti all'inizio o al termine del periodo feriale fosse stata fatta salva, in quanto disposizione aziendale di miglior favore, dal C.C.n.L. 4 maggio 1973 per i dipendenti da aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, prevedente invece la computabilità nelle ferie dei sabati non lavorativi, e che il successivo accordo aziendale 27 marzo 1974 non avesse inteso restringere l'applicabilità del detto trattamento più favorevole solo fino alla data di scadenza - 31 dicembre 1975 - del citato contratto nazionale). (Conf 1865/81, mass n 412551).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 04/05/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)