Sez. 1, Sentenza n. 1486 del 07/06/1966 (Rv. 322953 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DEL PROCESSO SOSPESO - TERMINE PERENTORIO - DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - INAPPLICABILITA NELL'IPOTESI DI INSUSSISTENZA DI DETTA CAUSA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DEL PROCESSO SOSPESO - TERMINE PERENTORIO - DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - INAPPLICABILITA NELL'IPOTESI DI INSUSSISTENZA DI DETTA CAUSA.*
La norma dell'art. 297 cod.proc.civ., che fa decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione del processo dalla cessazione della causa di sospensione - nel caso in cui nel provvedimento di sospensione non sia stata fissata l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo -presuppone che, al momento della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, sia effettivamente sussistente la causa che giustifica il provvedimento sospensivo. Pertanto, se con ordinanza istruttoria sia stato sospeso il processo senza che esistesse una causa di sospensione - erroneamente supposta dal giudice-, non puo trovare applicazione il termine perentorio di cui al menzionato art. 297, comma primo, che dovrebbe decorrere, appunto, dalla cessazione della causa di sospensione. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)