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Sez. 3, Sentenza n. 6414 del 10/12/1979 (Rv. 403146 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINE SEMESTRALE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DELLA SOSPENSIONE - PRESUPPOSTO - CAUSA DI SOSPENSIONE - MANCANZA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403146-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINE SEMESTRALE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DELLA SOSPENSIONE - PRESUPPOSTO - CAUSA DI SOSPENSIONE - MANCANZA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

La norma dell'art 297 cod proc civ, che fa decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione del processo dalla cessazione della causa di sospensione, presuppone che al momento della pronuncia dell'ordinanza di sospensione sia effettivamente sussistente la causa che giustifica il provvedimento sospensivo. Pertanto, qualora risulti che alla data dell'ordinanza di sospensione non sussisteva la causa di sospensione posta a fondamento del provvedimento stesso, l'inosservanza del termine perentorio predetto e del tutto irrilevante e non comporta l'Estinzione del processo tardivamente riassunto. (nella specie l'ordinanza di sospensione era stata pronunciata quando il processo penale pregiudiziale si era gia definitivamente chiuso con sentenza di improcedibilita per Mancanza di querela). (Conf 182/73, mass n 361972; (Conf 1486/66, mass n 322953; (Conf 2/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)