Sez. 2, Sentenza n. 182 del 18/01/1973 (Rv. 361972 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINE SEMESTRALE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - PRESUPPOSTO - CAUSA DI SOSPENSIONE - MANCANZA - INAPPLICABILITA DEL TERMINE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINE SEMESTRALE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - PRESUPPOSTO - CAUSA DI SOSPENSIONE - MANCANZA - INAPPLICABILITA DEL TERMINE.*
La norma dell'art 297 cod proc civ, che fa decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione del processo dalla cessazione della causa di sospensione presuppone che, al momento della pronuncia della ordinanza di sospensione sia effettivamente sussistente la causa che giustifica il provvedimento sospensivo. Pertanto, se con ordinanza istruttoria sia stato sospeso il processo senza che esistesse una causa di sospensione non puo trovare applicazione il termine perentorio di cui al predetto articolo 297, primo comma, cod proc civ, che dovrebbe decorrere appunto dalla cessazione della causa di sospensione. (nella specie, la sospensione del procedimento era stata disposta nell'erronea supposizione della pendenza di un processo penale dal cui esito poteva dipendere la decisione della causa, processo che alla data della sospensione risultava, in realta, gia definito). (Conf 1486/66, mass n 322953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)