Sez. L, Sentenza n. 25261 del 04/12/2007 (Rv. 600520 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Sospensione della prescrizione ex art. 111 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Inutile decorso dei centocinquanta giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria - Valore di silenzio rigetto - Effetti - Cessazione della sospensione della prescrizione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
L'articolo 111 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 va interpretato nel senso che il decorso dei centocinquanta giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l'Istituto si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio rigetto, e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)