Sez. L, Sentenza n. 15343 del 30/10/2002 (Rv. 558124 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Carattere speciale - Effetti - Soggezione al periodo di sospensione di centocinquanta giorni collegato alla pendenza del procedimento amministrativo - Sussistenza - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
A norma degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo "iter" venga di fatto a concludersi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)