Sez. 2, Sentenza n. 11282 del 10/05/2010 (Rv. 613120 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - AUTORITÀ DI P.S. - IN GENERE | Cessione della proprietà o del godimento di un immobile - Obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 d.l. n. 59 del 1978, conv. nella legge n. 191 del 1978 - Plurime autonome cessioni di alloggi appartenenti allo stesso fabbricato in favore di soggetti distinti - Equiparazione ad un'unica cessione - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - AUTORITÀ DI P.S. - IN GENERE
L'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191, nel prevedere l'obbligo di comunicazione alla locale autorità di pubblica sicurezza della cessione di "fabbricato o di parte di esso" non consente di ritenere, in relazione allo scopo perseguito dalla stessa norma, che una pluralità di autonome o differenziate cessioni di alloggi in favore di distinti soggetti integrino, agli esclusivi fini della suddetta comunicazione, un'unica cessione quando tutte le unità immobiliari siano incluse nel medesimo fabbricato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)