Sez. L, Sentenza n. 27477 del 19/11/2008 (Rv. 605607 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Reperibilità - Nozione - Servizio di reperibilità prestato durante il riposo settimanale - Retribuzione relativa - Determinazione - Criteri - Attribuzione di un giorno di riposo compensativo - Configurabilità - Limiti - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa. Il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, pertanto, limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, mentre non comporta - salvo specifiche previsioni della contrattazione collettiva - il diritto ad un giorno di riposo compensativo, il cui riconoscimento, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, non può trarre origine dall'art. 36 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., DPR 03/08/1990 num. 333 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)