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Sez. T, Ordinanza n. 10451 del 21/04/2026 (Rv. 678259-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione telematica effettuata dall'avvocato (nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) - Mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Esclusione - Conservazione degli effetti per il mittente - Tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio - Necessità.
Stato
decisa il 2026-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678259-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo pec e non consegnato per "casella piena", in assenza della dimostrazione che a tale esito negativo avesse fatto seguito la ripresa del procedimento notificatorio nelle forme ordinarie).

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)