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Sez. U, Sentenza n. 28452 del 05/11/2024 (Rv. 672742-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA | Notificazione telematica effettuata dall'avvocato (nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) - Mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Esclusione - Conservazione degli effetti per il mittente - Tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio - Necessità.
Stato
decisa il 2024-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672742-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA

La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.

Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)