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Sez. L, Sentenza n. 1962 del 04/04/1979 (Rv. 398364 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - BASE DEL CALCOLO - RETRIBUZIONE - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1979-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398364-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - BASE DEL CALCOLO - RETRIBUZIONE - COMPUTO.*

La retribuzione contemplata dalle Disposizioni che disciplinano lo speciale rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione non si discosta dalla nozione di retribuzione in generale: ne consegue che, in Mancanza di espresse norme contrarie, la retribuzione da porre a base del calcolo per la remunerazione del lavoro straordinario deve comprendere, oltre la paga base, anche tutti gli emolumenti che rivestano carattere propriamente retributivo per la loro natura sicuramente corrispettiva e per i loro requisiti di continuita, obbligatorieta determinatezza o determinabilita. (Conf 3814/77, mass n 387479; (Conf 4069/76, mass n 382734).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)