Sez. L, Sentenza n. 3751 del 29/03/1995 (Rv. 491522 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Rivalutazione e interessi - Sentenza costituzionale n. 156 del 1991 - Effetti - Decorrenza - Sopravvenienza dell'art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991 - Influenza sui crediti divenuti esigibili anteriormente - Esclusione - Accertamento di una colpa del datore di lavoro - Inammissibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
In forza dello "ius superveniens", di cui deve farsi applicazione anche in sede di legittimità, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 15 marzo 1994, n. 85, dichiarativa della illegittimità dell'art. 23, comma quarto, del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria", l'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante da Corte Cost. n. 156 del 1991, va applicato - limitatamente ai crediti divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (e per questi anche per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale normativa, non potendo la nuova legge incidere sul fatto generatore anteriore alla legge medesima) - con riferimento alle somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. ai fini del computo dell'indennità integrativa speciale. La rivalutazione e gli interessi conseguentemente dovuti vanno riconosciuti sulle somme dovute a decorrere dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo o dalla data, precedente, dell'eventuale provvedimento dell'istituto non satisfattivo del credito, a prescindere dall'accertamento di una colpa dell'ente debitore, dato che per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale è configurabile un'indicizzazione dei crediti previdenziali analoga a quella prevista per i crediti di lavoro dall'art. 429 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)