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Sez. L, Sentenza n. 8801 del 10/08/1995 (Rv. 493639 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE | Ritardo nell'adempimento della prestazione previdenziale - Conseguenze - Diritto a rivalutazione ed interessi ex sentenza della Corte Cost. n. 156 del 1991 - Divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi posto dall'art. 16 della legge n. 412 del 1991 - Efficacia temporale - Secondo la legge vigente durante le singole frazioni di ritardo.
Stato
decisa il 1995-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493639-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE

I crediti previdenziali, analogamente ai crediti di lavoro, di cui a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 hanno seguito il modello quanto a disciplina delle conseguenze del ritardo, non hanno un contenuto diverso dai comuni crediti di valuta, da cui si differenziano solo relativamente agli effetti dell'inadempimento. D'altra parte, il fatto costitutivo del debito di rivalutazione e d'interessi - o della maggior somma tra l'importo della prima e quello dei secondi, secondo la nuova disciplina posta per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - è il ritardo nell'adempimento. Conseguentemente, in mancanza di previsioni di retroattività della disciplina posta dalla legge n. 412/1991, o di ultrattività di quella antecedente, deve ritenersi che il ritardato adempimento produca gli effetti stabiliti dalle leggi vigenti nei periodi corrispondenti al maturarsi delle varie sue frazioni, senza che, invece, possa attribuirsi l'efficacia tipica dei diritti a situazioni giuridiche qualificabili - prima della concretizzazione del ritardo - come semplici aspettative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)