diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1663 del 25/11/1966 Ud. (dep. 22/06/1967) Rv. 104717 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA; DIFESA O REVERENZA - CONDIZIONE DI APPLICAZIONE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE MANOMISSIONE DEL CONTATORE - INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1966-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104717-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA; DIFESA O REVERENZA - CONDIZIONE DI APPLICAZIONE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE MANOMISSIONE DEL CONTATORE - INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*

In tema di furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita, l'aggravante di cui all'art 625 n 7 cod pen ricorre soltanto se il fatto del colpevole abbia arrecato pregiudizio o quanto meno esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o abbia reso inutilizzabile o meno efficiente la cosa destinata a pubblica utilita. Pertanto detta aggravante non puo trovare applicazione nel furto di energia elettrica commesso mediante l'uso di mezzo fraudolento idoneo ad escludere il funzionamento del contatore. (Conf, per fattispecie di sottrazione di modica quantita, 104369, an, no 1967 100071, 102364, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)