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Sez. 2, Sentenza n. 602 del 21/03/1967 Ud. (dep. 22/06/1967) Rv. 104749 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA, DIFESA O REVERENZA - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE MANOMISSIONE DEL CONTATORE - INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1967-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104749-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA, DIFESA O REVERENZA - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE MANOMISSIONE DEL CONTATORE - INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*

La sottrazione da parte dell'utente di energia elettrica mediante congegni che escludano il regolare funzionamento del contatore non puo ritenersi aggravata ai sensi dell'art 625 n 7 cod pen, poiche l'attivita del colpevole, esplicandosi su cosa che, nel rispetto delle clausole contrattuali e a lui concessa senza particolari limitazioni quantitative, non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilita, ma si limita ad ottenere, in virtu della fraudolenta esclusione della registrazione del consumo, l'illecito fine di usufruire di detta energia senza pagarne il prezzo. (Conf 104717, anno 1967; e, in fattispecie di modica quantita, 104369 (anno 1967, 100071, 102364, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)