Sez. 5, Sentenza n. 10580 del 09/05/2007 (Rv. 597329 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Cessione di suolo - Presunzione di trasferimento delle accessioni - Conseguenze - Spese per la realizzazione di costruzioni - Maggiorazione del valore iniziale - Condizioni - Attestazione di inclusione nel corrispettivo - Prova dell'incorporazione successiva al trasferimento o della costituzione di un diritto di superficie a favore dell'acquirente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI
In tema di INVIM, qualora oggetto del trasferimento sia un suolo, la maggiorazione del valore iniziale con le spese sostenute dall'acquirente per la realizzazione di eventuali accessioni sul terreno acquistato è subordinata all'attestazione delle parti, risultante dal contratto, che tali spese costituivano parte del corrispettivo, nonché al superamento della presunzione di trasferimento di tali accessioni posta dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: a tal fine, occorre la prova che il fatto materiale dell'incorporazione ha avuto luogo successivamente al negozio traslativo del diritto reale sul suolo, ovvero, se ha avuto luogo anteriormente, che l'edificazione è stata preceduta o accompagnata da un altro negozio, risultante da un atto scritto fornito di data certa, avente ad oggetto l'attribuzione da parte del cedente in favore del cessionario di un diritto di superficie sul suolo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 11 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)