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Sez. 5, Sentenza n. 21585 del 07/11/2005 (Rv. 584491 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Cessione di suolo - Presunzione "iuris tantum" di trasferimento di accessioni e pertinenze - Prova contraria - Oggetto - Incorporazione successiva al trasferimento - Attribuzione al cessionario di un diritto di superficie sul suolo - Necessità di un atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento - Intestazione della concessione edilizia in favore del cessionario - Insufficienza - Edificazione a spese del cessionario - Insufficienza.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584491-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA

In tema di I.N.V.I.M. relativa alla cessione di un suolo, la presunzione di accessione all'immobile trasferito dei manufatti sullo stesso insistenti, posta dall'art. 24 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è certamente una presunzione "iuris tantum", che può essere vinta, però, esclusivamente dalla prova che il fatto materiale dell'incorporazione ha avuto luogo successivamente al negozio traslativo del diritto reale relativo al suolo, ovvero, se ha avuto luogo anteriormente, dalla prova che l'edificazione è stata preceduta o accompagnata da un altro negozio, contenuto in un atto scritto fornito di data certa, avente ad oggetto l'attribuzione da parte del cedente in favore del cessionario di un diritto di superficie sul suolo. Ai fini del superamento della presunzione, non è pertanto sufficiente la prova dell'intestazione della concessione edilizia in favore dell'acquirente o delle spese da quest'ultimo sostenute per l'edificazione, in quanto, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., le costruzioni realizzate con materiali propri su suolo altrui, in difetto di un'espressa disposizione di legge o di una specifica pattuizione, sono acquistate "ipso iure" dal proprietario del fondo al momento dell'incorporazione; è parimenti irrilevante la prova dell'esenzione venticinquennale accordata ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, che, in quanto relativa ad un'altra imposta, non produce effetti in ordine al rapporto tributario in questione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24, Cod. Civ. art. 934, Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)