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Sez. 5, Sentenza n. 19954 del 14/10/2005 (Rv. 584122 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE | Compravendita immobiliare- Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze - Operatività - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584122-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE

In materia di imposta di registro, la presunzione di trasferimento, all'acquirente dell'immobile, delle relative accessioni e pertinenze - posta dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - non opera quando dall'atto di vendita siano espressamente escluse le une o le altre ovvero emergano concreti elementi per identificare nell'acquirente l'artefice della costruzione o della destinazione pertinenziale, con contestuale rinuncia dell'alienante al diritto di accessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)