Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 14/03/1977 (Rv. 384653 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - DOMANDA DI UN CONDOMINO RELATIVA A PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SENTENZA SFAVOREVOLE AL CONDOMINIO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - DOMANDA DI UN CONDOMINO RELATIVA A PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SENTENZA SFAVOREVOLE AL CONDOMINIO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - IRRILEVANZA.*
L'amministratore di un condominio, nei cui confronti e stata proposta da uno dei condomini una domanda concernente parti comuni dello edificio e legittimato a ricorrere per Cassazione contro la sentenza sfavorevole al condominio, anche in Mancanza di un'apposita autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, in quanto la stessa inosservanza dell'Obbligo posto dall'art 1131, terzo comma, cod civ, a carico dell'amministratore, di informare i condomini della pendenza delle cause iniziate contro il condominio avendo Rilevanza meramente interna, non incide sui poteri processuali dello amministratore stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)