Sez. 2, Sentenza n. 5203 del 26/08/1986 (Rv. 447808 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - DOMANDE PROPOSTE CONTRO IL CONDOMINIO RELATIVE A PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER RESISTERE IN GIUDIZIO E PROPORRE IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - DOMANDE PROPOSTE CONTRO IL CONDOMINIO RELATIVE A PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER RESISTERE IN GIUDIZIO E PROPORRE IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi del secondo comma dell'art. 1131 cod. civ., non incontra limiti quando le domande proposte contro il condominio riguardano le parti comuni dell'edificio, con la conseguenza che l'amministratore non necessita di alcuna autorizzazione della assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per Cassazione, in relazione al quale è legittimato a conferire la procura speciale all'avvocato iscritto nell'apposito albo a norma dell'art. 365 cod. proc. civ.. (V 1337/83, mass n 426138; (V 2091/82, mass n 419956; (V 5698/79, mass n 402296; (V 1791/77, mass n 385523; (V 1025/77, mass n 384653).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)