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Sez. 2, Sentenza n. 5698 del 03/11/1979 (Rv. 402296 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA ATTIVA O PASSIVA - LIMITI RISPETTIVI - MANCATA NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - INCIDENZA SUI POTERI DI RAPPRESENTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402296-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA ATTIVA O PASSIVA - LIMITI RISPETTIVI - MANCATA NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - INCIDENZA SUI POTERI DI RAPPRESENTANZA - ESCLUSIONE.*

I poteri di rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio differiscono a seconda se si tratti di rappresentanza attiva o di rappresentanza passiva: nel primo caso, infatti, essi coincidono con i limiti delle sue attribuzioni, salvi i maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea (art 1131, primo comma, cod civ); nel secondo caso, invece, la rappresentanza dell'amministratore non incontra limiti, tanto che egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero successivamente necessarie, compreso il ricorso per Cassazione (art 1131, secondo comma, cod civ). a tal proposito, la stessa inosservanza dell'Obbligo di informare i condomini dell'esistenza di un procedimento contro il condominio (art 1131, terzo comma, cod civ) ha Rilevanza puramente interna e non incide sui poteri di rappresentanza processuale dell'amministratore. (Conf 1025/77, mass n 384653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)