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Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 (Rv. 614231 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Condominio - Beni comuni - Usucapione da parte di un condomino della quota degli altri condomini - Ammissibilità - Interversione del possesso - Necessità - Esclusione - Possesso "uti dominus" e non "uti condominus" - Necessità - Onere di allegazione e prova - Requisiti.
Stato
decisa il 2010-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614231-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

In tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso; a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)