Sez. L, Sentenza n. 8610 del 02/10/1996 (Rv. 499859 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Diritto degli ex dipendenti O.N.M.I. alla computabilità dell'indennità integrativa speciale sull'indennità di anzianità maturata alle dipendenze dell'ente - Sussistenza - Esclusione - Limiti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
A norma del regolamento organico del personale dell'O.N.M.I. (Opera nazionale maternità ed infanzia), deliberato dal Consiglio centrale dell'ente in data 23 marzo 1967, ed approvato con decreto ministeriale - al quale l'art. 9, secondo comma, della legge 28 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977 n. 563, opera un rinvio da considerarsi formale (o non recettizio) e non materiale - deve ritenersi non dovuta l'indennità integrativa speciale sull'indennità di anzianità relativa al periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I., dato che, dovendosi, in base al citato regolamento organico, attribuire la suddetta indennità integrativa al personale dell'ente nei limiti e con le condizioni previste per il personale statale, vale anche per gli ex dipendenti O.N.M.I. la disposizione di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324, come modificata dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185, che esclude espressamente la computabilità dell'indennità integrativa speciale "agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento", ferma restando, peraltro, l'applicabilità alla fattispecie della legge 29 gennaio 1994 n. 87 che, sul presupposto della pregressa inesistenza del diritto degli impiegati pubblici al computo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto loro spettante, nell'introdurre una nuova disciplina in tema di computabilità dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti, ha stabilito che il trattamento dalla stessa previsto si applica anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a coloro per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1959 num. 324 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)