Sez. L, Sentenza n. 9769 del 08/10/1997 (Rv. 508624 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell'O.N.M.I. già optanti per il trattamento C.P.D.E.L. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine servizio - Diritto all'indennità di buonuscita per il periodo O.N.M.I. - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
Ai dipendenti dell'O.N.M.I. (Opera nazionale maternità e infanzia) già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'opera, i quali abbiano a suo tempo optato, ai fini pensionistici, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., spetta, come trattamento di fine rapporto e con riferimento al periodo trascorso alle dipendenze dell'ente di provenienza, in base al rinvio formale alle norme regolamentari già emanate dal soppresso ente pubblico non economico operato dall'art. 9 legge n. 698 del 1975 - in quanto tali direttamente interpretabili da parte della Corte di cassazione - e in particolare in applicazione degli art. 2 e 4 del regolamento per il trattamento di quiescenza dei dipendenti, solamente l'indennità di anzianità e non anche l'indennità di buonuscita, la cui corresponsione è stata mantenuta ai soli dipendenti "non optanti".
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)