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Sez. 5 - , Sentenza n. 19970 del 15/03/2019 Ud. (dep. 09/05/2019) Rv. 275636 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Censura su una decisione in rito - Dedotto difetto di motivazione - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275636-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori". (Fattispecie in tema di omessa considerazione di un'istanza di rinvio del giudizio d'appello per legittimo impedimento difensivo, non corredata di documentazione, trasmessa via PEC e pervenuta all'attenzione del giudice dopo la celebrazione dell'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)