Sez. 1, Sentenza n. 3105 del 02/10/1975 (Rv. 377212 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALLA ORIGINARIA-DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO-VENDITA IMMOBILIARE - STIPULAZIONE CON SCRITTURA PRIVATA - OBBLIGO DI STIPULARE L'ATTO PUBBLICO - ADEMPIMENTO - AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA - SUFFICIENZA - PREVIA VERIFICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALLA ORIGINARIA-DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO-VENDITA IMMOBILIARE - STIPULAZIONE CON SCRITTURA PRIVATA - OBBLIGO DI STIPULARE L'ATTO PUBBLICO - ADEMPIMENTO - AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA - SUFFICIENZA - PREVIA VERIFICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI - IRRILEVANZA.*
Qualora la compravendita di un immobile venga conclusa con scrittura privata, l'Obbligo delle parti di addivenire alla stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento non converte il negozio definitivo in contratto preliminare; in tale ipotesi, non essendo applicabile la disposizione di cui all'art 2932 cod civ, l'interesse di una parte a realizzare la Forma pubblica del contratto, di fronte alla resistenza della controparte, ben puo essere soddisfatto, anche ai fini della trascrizione, mediante Azione di mero accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprieta, senza bisogno di chiedere la previa verificazione giudiziale delle sottoscrizioni. (Conf 1132/71, mass n 351223).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)