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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4327 del 19/03/2012 (Rv. 621507 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Ordinanza di reintegrazione nel possesso - Esperibilità dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pregiudizi per la difesa del terzo possessore - Insussistenza - Difesa del terzo nell'ambito del giudizio di merito possessorio, mediante azione petitoria o opposizione all'esecuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621507-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

L'opposizione di terzo di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., in quanto mezzo di impugnazione eccezionale utilizzabile da chi non abbia assunto la qualità di parte nel processo contro le sentenze passate in giudicato, o comunque esecutive, ovvero contro i provvedimenti aventi, per la loro decisorietà, contenuto sostanziale di sentenza, non è esperibile avverso l'ordinanza di reintegra nel possesso, in quanto provvedimento non avente carattere di definitività. Né dall'esclusione del rimedio straordinario dell'opposizione deriva alcun pregiudizio per il diritto di difesa del terzo che si affermi possessore del bene, ove egli possa intervenire nel giudizio di merito possessorio, far valere il suo diritto di proprietà in ogni momento, ovvero, in caso di esecuzione dell'ordinanza di reintegra, far accertare, mediante opposizione all'esecuzione, che la parte istante non ha diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)