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Sez. 2, Sentenza n. 29766 del 29/12/2011 (Rv. 620744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Intervento in appello - Funzione - Ammissibilità del'intervento - Condizioni - Legittimazione a proporre opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. - Fondamento - Pregiudizio - Verifica - Criteri - Valutazione "ex ante" al momento dell'introduzione del giudizio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

Ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., l'intervento in appello - normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art.111 cod. proc. civ.) - è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all'art. 404 cod. proc. civ., apprestando uno strumento di tutela anticipata offerto a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo avverso la sentenza, al fine di consentire ai medesimi di far valere le loro ragioni ancor prima che sia emessa quella sentenza che potrebbe pregiudicarle. Ne consegue che può intervenire in appello colui che potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito del giudizio, ovvero l'avente causa di una delle parti che possa temere pregiudizio da una sentenza frutto di dolo o di collusione delle parti stesse in suo danno, dovendosi, peraltro, esaminare l'ammissibilità dell'intervento con una valutazione "ex ante" del possibile epilogo della controversia. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla sentenza di merito, che, con riferimento ad azione di reintegrazione nel possesso di distinte zone di un lastrico solare sovrastante un fabbricato condominiale, accolta in primo grado, aveva ravvisato la sussistenza dell'interesse della proprietaria esclusiva di una delle zone del lastrico ad intervenire in appello, riconoscendo il pregiudizio che sarebbe potuto derivare all'interveniente da una conferma della decisione impugnata, la quale attribuiva tutela possessoria anche in danno della zona di lastrico di sua esclusiva proprietà, pur non oggetto di domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)