Sez. 3, Sentenza n. 3415 del 17/05/1983 (Rv. 428303 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - SENTENZA NON DOVERSI PROCEDERE PER ESSERE IL REATO ESTINTO PER SOPRAVVENUTA AMNISTIA - AUTORITÀ DI GIUDICATO PENALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - SENTENZA NON DOVERSI PROCEDERE PER ESSERE IL REATO ESTINTO PER SOPRAVVENUTA AMNISTIA - AUTORITÀ DI GIUDICATO PENALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il giudice penale, allorché pronuncia sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per sopravvenuta amnistia, prescinde dall'accertamento dei fatti posti a base dell'imputazione, limitandosi a riscontrare la riconducibilità dell'ipotesi di reato posta alla sua attenzione fra le categorie per le quali è intervenuta la causa di Estinzione; con la conseguenza che non vi è alcun accertamento cui possa essere conferita autorità di giudicato penale - vincolante, a norma dell'art. 28 cod. proc. pen., nel giudizio civile e amministrativo - né con riferimento ai fatti materiali, né per quanto concerne la persona dell'autore del fatto, potendosi verificare una tale conseguenza soltanto nel caso in cui sia stato necessario da parte del giudice penale un accertamento in tal senso ai fini dell'applicazione del beneficio. (V 805/81, mass n 411291; (V 5323/80, mass n 409187; (V 2243/79, mass n 398594; (V 2888/77, mass n 386459; (V 2233/76, mass n 381031).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)