Sez. 4 - , Sentenza n. 39727 del 12/06/2019 Ud. (dep. 27/09/2019) Rv. 277508 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa medica - Affidamento sulla scelta operata dal collega più anziano - Esonero da responsabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il chirurgo che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l'erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'aiuto chirurgo, componente dell'equipe medica che aveva provveduto all'esecuzione di un parto cesareo nel corso del quale si erano manifestate evidenti situazioni critiche interne, per non avere dissentito dall'operato del primario e non averlo indirizzato alla immediata isterectomia, che avrebbe impedito il verificarsi della successiva emorragia, causa della morte della partoriente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)