diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 48423 del 10/05/2017 Cc. (dep. 20/10/2017) Rv. 271417 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza del riesame con partecipazione a distanza dell'indagato - Decreto che la dispone - Comunicazione in violazione del termine - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271417-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, nel caso in cui sia disposto che la partecipazione dell'indagato all'udienza avvenga a distanza, l'inosservanza del termine di dieci giorni per la comunicazione alle parti ed ai difensori del decreto che dispone il collegamento non determina nullità, ma semplice irregolarità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)