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Sez. L, Sentenza n. 1343 del 10/04/1975 (Rv. 374872 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA NORMATIVA - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDI INTERVENUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO - CONTRASTO CON LA SUCCESSIVA LEGISLAZIONE - INEFFICACIA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374872-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA NORMATIVA - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDI INTERVENUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO - CONTRASTO CON LA SUCCESSIVA LEGISLAZIONE - INEFFICACIA - FATTISPECIE.*

Il diritto all'indennita di anzianita sorge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato e va conseguentemente regolato dalla legge in tale momento vigente. Pertanto, gli Atti di disposizione e gli accordi relativi all'indennita di anzianita, intervenuti nel corso del rapporto di lavoro, ancorche consentiti dalla legge del tempo, non possono avere efficacia se contrastano con la legge in vigore al termine del rapporto stesso. (nella specie il rapporto di lavoro, cessato dopo l'entrata in vigore dell'art 2120 cod civ, era stato fittiziamente frazionato, prima dell'entrata in vigore di detta norma, con la liquidazione di tutte le spettanze del dipendente all'atto del suo passaggio dalla categoria operaia a quella impiegatizia, secondo la clausola dello art 6 del contratto collettivo 5 agosto 1937 per gli operai della industria). (V 2285/72, mass n 359630; 2131/72, mass n 359380).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 05/08/1937 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)