Sez. 3, Sentenza n. 2604 del 25/03/1997 (Rv. 503225 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) | Omissione della formalità della pubblicazione in modo autonomo - Apposizione della formula esecutiva in calce alla sentenza - Efficacia del termine annuale per l'impugnazione - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)
La formalità della pubblicazione della sentenza, non avvenuta autonomamente, può ritenersi attuata con l'atto che necessariamente la presuppone, quale l'apposizione della formula esecutiva in calce alla sentenza, da parte del cancelliere che avrebbe dovuto provvedere alla sua pubblicazione, con la conseguenza che dalla data di tale attività decorre il termine annuale per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)