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Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 21/02/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181156 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO (ED EQUIPARATI) - DOVERE DI VIGILANZA - COSTANTE PRESENZA IN CANTIERE - NECESSITÀ - INFORTUNIO IN ASSENZA - RESPONSABILITÀ PENALE - SUSSISTENZA - LIMITI E CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181156-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO (ED EQUIPARATI) - DOVERE DI VIGILANZA - COSTANTE PRESENZA IN CANTIERE - NECESSITÀ - INFORTUNIO IN ASSENZA - RESPONSABILITÀ PENALE - SUSSISTENZA - LIMITI E CONDIZIONI.*

In tema di tutela antinfortunistica, l'imprenditore (o il soggetto equiparato), per adempiere al dovere di sorveglianza, ha Obbligo di essere sempre presente sul posto di lavoro e di assistere allo svolgimento dell'attività dei suoi dipendenti, senza allontanarsi dal cantiere prima di avere impartito opportune Disposizioni ovvero avere delegato (alla vigilanza) persona capace e qualificata. Ne consegue che, qualora, in sua assenza, un dipendente, sia pure per incuria o colposa iniziativa, subisca infortunio, per avere utilizzato uno strumento di lavoro inidoneo, all'uso del quale non era stato diffidato, il predetto datore di lavoro ne risponde penalmente. (Conf mass n 111899).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)